Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Strutture competenti
Art. 3 - Inventario generale
Art. 4 - Acquisto di beni immobili
Art. 5 - Acquisizione per espropriazione
Art. 6 - Opere pubbliche
Art. 6 bis - Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo
Art. 7 - Cessioni gratuite
Art. 8 - Permute
Art. 9 - Acquisto di beni mobili
Art. 10 - Donazioni ed altre liberalità
Art. 10 bis- Donazioni ed altre liberalità a favore del Consiglio regionale
Art. 11 - Piano di intervento sul patrimonio immobiliare
Art. 11 bis - Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione
Art. 12 - Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni
Art. 12 bis - Immobili confiscati
Art. 13 - Utilizzazione dei beni
Art. 14 - Tutela dei beni
Art. 15 - Utilizzazione dei beni
Art. 16 - Tutela dei beni
Art. 17 - Amministrazione diretta
Art. 18 - Titoli ed azioni
Art. 18 bis - Valorizzazione dei beni pubblici ad opera di soggetti del terzo settore
Art. 19 - Alienabilità dei beni regionali
Art. 20 - Elenchi delle alienazioni immobiliari
Art. 21 - Stima dei beni
Art. 22 - Diritti di prelazione
Art. 23 - Controversie pendenti
Art. 24 - Offerta al pubblico
Art. 25 - Offerte in opzione
Art. 25 bis - Trattativa diretta
Art. 26 - Garanzie per gli inquilini
Art. 27 - Porzioni immobiliari occupate in buona fede
Art. 28 - Stipulazione del contratto
Art. 29 - Fuori uso
Art. 30 - Cessione dei beni
Art. 31 - Relazione sulla gestione del patrimonio
Art. 32 - Regolamento di attuazione
Art. 33 - Trattamento dei dati
Art. 34 - Abrogazioni
Art. 35 - Norma transitoria
Art. 36 - Norma di rinvio
Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2000
Art 37 bis- Norma in materia di beni ex ETSAF
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.