Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 6
- Opere pubbliche
1. Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili di un utilizzo diretto in ambito locale, possono essere trasferite anche a titolo gratuito agli enti locali interessati per territorio.
2. Le opere pubbliche acquisite alla proprietà regionale vengono assunte in inventario sulla base del certificato finale di collaudo, ovvero, quando la realizzazione si protragga per più esercizi, annualmente, sulla base dei relativi stati di avanzamento.Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all’acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.(16)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.