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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Art. 24
- Offerta al pubblico
1. I beni immobili inseriti nell'elenco delle alienazioni immobiliari liberi da occupanti oppure rimasti invenduti dopo l'esperimento delle procedure di prelazione sono alienati con offerta al pubblico.
2. Il regolamento di cui all' articolo 32 disciplina la procedura di gara, le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte.
3. Dell'offerta di cui al comma 1 è dato avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ed informazione su almeno due quotidiani, di cui uno a prevalente diffusione locale, nonché sul sito informatico della Regione.
4. L'avviso pubblico e l'informazione contengono la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte scritte, nonché la data della seduta aperta al pubblico di cui al comma 5.
5. L'aggiudicazione è effettuata dal dirigente competente in materia di patrimonio in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
6. In caso di immobili occupati sono ammesse offerte in aumento a partire dal prezzo di stima decurtato del 25 per cento. Gli occupanti ed i familiari conviventi possono presentare offerta esclusivamente a partire dal prezzo di stima.
7. L’aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, e comunque non superiore ad euro 500.000,00, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di omesso versamento, la Regione ha facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. (30)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8.

8. Entro i trenta (31)

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8.

giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di anticipazione del prezzo pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 7.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.