Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Capo III
- DISMISSIONI BENI MOBILI
Art. 29
- Fuori uso
1. I beni mobili regionali divenuti inutili e inservibili sono dichiarati fuori uso con i criteri e le modalità di cui al regolamento previsto dall' articolo 32 della presente legge quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale ed il ripristino non sia possibile o conveniente.
Art. 30
- Cessione dei beni
1. I beni dichiarati fuori uso ancora suscettibili di utilizzazione possono essere ceduti a terzi secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 32.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.