Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
CAPO VI
Valorizzazione beni ad opera del terzo settore (25)
Art. 18 bis
Valorizzazione dei beni pubblici ad opera di soggetti del terzo settore (26)
1. I beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai fini di valorizzazione, possono essere utilizzati, a richiesta, dai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.
3. Per i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile, la Regione promuove forme di autorecupero ad opera dei concessionari e dei conduttori individuati ai sensi del presente articolo.
4. La Regione promuove, anche mediante appositi accordi tra amministrazioni, l’utilizzo per finalità di pubblico interesse di immobili degli enti locali, nell'ambito degli ordinamenti di tali enti, da parte di soggetti del terzo settore, anche sulla base di proposte presentate dagli stessi soggetti.
5. Gli enti locali possono procedere all'affidamento di beni pubblici a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.
6. La Regione promuove l’affidamento di beni pubblici degli enti locali a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.