Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 9
- Acquisto di beni mobili
1. L'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici ed all'attività della Regione è effettuato con le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) e successive modifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici di forniture.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.