Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 8
- Permute
1. Per fini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immobiliari, la Giunta regionale con propria deliberazione, può disporre che si proceda alla permuta di beni del patrimonio regionale con beni in proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
2. La permuta è effettuata a trattativa privata in ragione della specificità dei beni interessati, previa stima degli stessi, da effettuare con le procedure di cui all' articolo 21.
3. Qualora il valore di stima dei beni non coincida si procede a conguaglio. Il conguaglio dovuto dalla Regione o dal terzo contraente non può essere superiore ad un quarto del valore del bene di proprietà regionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.