Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 4
- Acquisto di beni immobili
1. Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi pubblici in esecuzione di atti normativi, di programmazione o di indirizzo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. L'acquisto avviene di norma a seguito di bando pubblico; tra le offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile.
3. Qualora specifiche caratteristiche o esigenze inerenti la localizzazione, composizione e dimensione dell'immobile rendano opportuno il ricorso alla trattativa privata, l'acquisto è disposto sulla base di una stima del valore del bene.
4. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all' articolo 21.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.