Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 32
- Regolamento di attuazione(8)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:
a) la classificazione e la destinazione dei beni;
b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicità degli inventari;
c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale;
d) l'incarico, le attribuzioni e le responsabilità del consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto;
e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili;
f) le procedure di cessione dei beni mobili;
g) le attività di ricognizione periodica dei beni regionali e l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario;
h) le modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili;
i) il contenuto del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all' articolo 11 ;
j) le modalità di partecipazione di soggetti terzi alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all' articolo 12 ;
k) il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'uso di beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell 'articolo 13 e 15 ;
m) le procedure per la scelta del contraente nei rapporti di locazione e i criteri per la determinazione del canone;
n) le modalità per l'effettuazione delle stime dei beni immobili, nonché le modalità di calcolo dei compensi e dei rimborso spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4 , 8 , 21 e 27 ;
o) le procedure di alienazione di cui al capo II del titolo III;
p) le modalità di applicazione delle dilazioni di pagamento relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.