Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 31
- Relazione sulla gestione del patrimonio
1. Unitamente al rendiconto, la Giunta regionale predispone una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio. La relazione assume come riferimento le risultanze del conto del patrimonio ed evidenzia in particolare:
a) i movimenti attivi e passivi;
b) gli acquisti di beni immobili;
c) le acquisizioni per espropriazione;
d) le permute;
e) le alienazioni;
f) i beni del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 15 , con l'indicazione degli enti a cui sono stati messi a disposizione e delle specifiche attività di interesse pubblico connesse;
g) i più significativi interventi di valorizzazione e riqualificazione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.