Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 25
- Offerte in opzione
1. Gli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni di cui all'articolo 24 hanno facoltà di presentare offerta di acquisto dei beni regionali posti in vendita, al prezzo di stima. L'offerta di acquisto al prezzo di stima deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta aperta al pubblico. In tale ipotesi non si procede ad offerta al pubblico e se ne dà tempestiva notizia tramite avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all' articolo 24 , comma 3.
2. Nel caso pervengano offerte da parte di più enti territoriali, è data prevalenza al comune.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.