Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 23
- Controversie pendenti
1. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone, in sede amministrativa o giudiziale, fra l'Amministrazione regionale e lo stesso occupante, il diritto di prelazione da parte di quest'ultimo può essere esercitato previa composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.