Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 18
- Titoli ed azioni
1. I titoli e le azioni la cui titolarità è connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in società di capitali e simili, sono acquistati e alienati con atto del dirigente competente nella materia cui la partecipazione societaria si riferisce, in esecuzione di atti di programmazione regionale e secondo tempi e procedure da questi indicati.
2. Le azioni ed i titoli provenienti da lasciti o donazioni sono alienati con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, che individua il momento più favorevole per effettuare le operazioni in relazione all'andamento del mercato dei titoli interessati.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.