Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 12
- Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni
1. La Giunta regionale elabora e realizza, anche con la partecipazione di soggetti terzi pubblici e privati, progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
1 bis. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi, i beni interessati possono essere affidati in concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, mediante procedure di evidenza pubblica in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare dell’articolo 58. (21)
2. Il regolamento di cui all' articolo 32 disciplina modalità, forme e contenuti della partecipazione dei soggetti terzi.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.