Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 11
- Piano di intervento sul patrimonio immobiliare (38)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale predispone, con deliberazione, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel corso del periodo di riferimento, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all’articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Nel piano di cui al comma 1 è contenuto l’elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione ai sensi dell’articolo 11 bis.
3. Il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale è elaborato in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed è aggiornato annualmente mediante l’elenco annuale di cui al medesimo articolo 37.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.