Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 6
- Operazioni dell'Ufficio centrale regionale
1. L’ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all’invio di cui al comma 6 dell’articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della l.r. 51/2014:
1) articolo 8, comma 8;
2) articolo 8, comma 9;
3) articolo 10, commi 1 e 2;
2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:
a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali (30) così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).
4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.
5. L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni. (15)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.