Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 2
- Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale). (8)
2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della l. 108/1968. (9)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.