Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 14
- Spese per la campagna elettorale
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall’ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00. (35)
2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura. (35)
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3),
della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità del la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 51/2014, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1 euro (36) moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.(21)
5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.
5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.(37)
6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:
a) gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale.6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008); (4)
b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515(Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90e come attuata dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65(Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43):
1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;
2) articolo 11;
3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;
4) articolo 13;
5) articolo 14;
6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.