Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali come definite dall'
articolo 2. 2. Le razze e varietà locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.
3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'
articolo 7. Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:
a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;
d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.
Art. 3
- Attività della Regione
1. La Giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:
a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.
2. Il programma d’intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).(12) Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 49.
Art. 4
- Repertori regionali
2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.
3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di estinzione è corredata di apposita annotazione.
Art. 5
- Iscrizione ai repertori regionali
2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta dell’ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), (13) Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 50.
di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini. (4) Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 69.
3. Con il regolamento di cui all' articolo 12 sono disciplinati:
a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori;
b) la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.
Art. 5 bis
1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all’articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l’indicazione dei loro ascendenti .
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell’associazione per la tenuta del registro;
b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4. L’istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 6
- Banca regionale del germoplasma
1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche è istituita la Banca regionale del germoplasma di seguito denominata Banca.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori.
5. Con il regolamento di cui all'
articolo 12 è disciplinato il funzionamento della Banca.
Art. 7
- Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche
2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all'
articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma.
3. Alla rete possono aderire altresì altri soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'
articolo 12. 4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.
Art. 8
- Circolazione di materiale genetico
1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori.
2. Con il regolamento di cui all' articolo 12 sono definite:
a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
b) le modalità di circolazione del materiale genetico.
Art. 9
- Coltivatore custode
1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.
2. Il coltivatore custode:
a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.
4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
7. Con il regolamento di cui all'
articolo 12 sono disciplinati:
a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode;
c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
- Contrassegno
1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori.
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla competente struttura della Giunta regionale ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico di cui al regolamento (CE) n. 837/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, o secondo il metodo della produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). (11) Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 74.
3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Con il regolamento di cui all'
articolo 12 sono disciplinati contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.
Art. 12
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 13
1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF.
Art. 14
- Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:
a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;
c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;
d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'
articolo 7 ;
e) gestione dei repertori regionali di cui all'
articolo 4 , con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;
Art. 15
- Entrata in vigore, abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la
legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).