Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004
Art. 7
- Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB
1. Gli enti equiparati alle IPAB dall'articolo 91 della l. 6972/1890 , vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione ai sensi dell'articolo 6 nel termine dei centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono assoggettate al preventivo accertamento di cui all' articolo 4 , comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.