Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004
Art. 6
- Trasformazione della IPAB in persona giuridica di diritto privato
1. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte della IPAB, dopo la chiusura del procedimento di accertamento delle caratteristiche che ne consentono la trasformazione, disciplinati dall'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private") e al decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.