Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004
Art. 25
- Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda pubblica di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ).
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.
3. Per i dipendenti delle IPAB cui è riconosciuta, ai sensi della legge, la natura giuridica privata continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della trasformazione della IPAB sino alla individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.