Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004
Art. 21
- Collegio dei revisori
1. Lo statuto prevede e disciplina un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio di amministrazione, se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di euro 2.000.000,00.
2. Lo statuto può prevedere un solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio è inferiore al valore di euro 2.000.000,00.
3. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
4. Lo statuto può prevedere che funzioni del collegio dei revisori dell'azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua sede legale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.