1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono della struttura regionale competente (103)
. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell’Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015.(104)
2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.
2 bis.Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.(16)