Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 48
- Norme transitorie
1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II
in atto alla data di entrata invigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49(53) Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'
articolo 22 , comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro
trentasei mesi(53) Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'
articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta.
In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione. (55) Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell'
articolo 22 .
(54) Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
2. Per le concessioni in atto precedentemente all'entrata in vigore
della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 , le zone di rispetto di cui all'articolo 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell'articolo 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro
trentasei mesi (53) Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'
articolo 49 della presente legge.
3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURT.
4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma,
previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15(53) Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo
14 , comma 1.
La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a). (56) Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
5. La Regione provvede,
entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49 (53) Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro
trentasei mesi(53) Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.
dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'
articolo 49 , provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della l.r. 86/1994 e della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera a); successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate ai comuni con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente legge. (57) Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:
a) all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;
b) all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.
7bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all’utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell’anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r 40/2006 ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione. (58) Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.