Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del
decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”, (67) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 90.
avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del
d. lgs. 176/2011 (68) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 90.
sono destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione
del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);
c bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'articolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e che sia collocato all’interno di uno stabilimento termale così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale); (80) Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 1.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "idrotermale", "idrominerale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.
2 bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:
a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l’assorbimento, l’immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l’estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;
b) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
c) bacino di ricarica: area in cui avviene l’assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;