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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004

Art. 9 ter
1. Nelle more dell’approvazione del primo piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6, non è consentita, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale, ad eccezione di quelli per i quali i comuni abbiano già approvato il progetto di costruzione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 78, comma 3 del d.p.r. 285/1990 o, nel caso di realizzazione mediante finanza di progetto, abbiano già approvato, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), la relativa graduatoria ai sensi dell’articolo 183, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o dell’articolo 193, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) (10)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 51.

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Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.