Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 7
Senso comunitario della morte
1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2 , e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001 , è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.