Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 3 bis
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri(2)
1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della l. 130/2001 , è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale di stato civile.
2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.
3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione. (7)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.