Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 3
- Modalità di conservazione
1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 ;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.
Note del Redattore:
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