Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 10
- Percorsi e requisiti formativi
1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing,(1)sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) (26) e degli atti attuativi della stessa.
1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente. (2)
2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico - professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.
3. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 5 , disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio,(3)la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dall’articolo 66 decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e dal disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532. (27)
3 bis. L’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertata dalla struttura regionale competente.(14)(33)
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all' articolo 5 , prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio. (3)
4 bis. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l’utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011. (28)
5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.
5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali. (2)
6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all' articolo 5.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.