Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 6 bis
Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo (17)
1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’opera.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.