Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 3
- Inventario generale
1. I beni regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilità di tali beni sono iscritti nell'inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informatici.
2. L'inventario generale è separatamente costituito:
a) dal registro dei beni demaniali;
b) dal registro dei beni del patrimonio immobiliare;
c) dal registro dei beni mobili;
d) dal registro dei titoli e delle azioni.
2 bis. Al fine di garantire l’unicità e la completezza dell’inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all’articolo 2 inviano al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso necessari all’aggiornamento dei registri di cui al comma 2. (5)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.