Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 7
- Manifesto e schede elettorali
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell’articolo 6:
a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della l.r. 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, appositamente convocati;
b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo (31) giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a). (16)
2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge. (40)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.