Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Sezione III
- Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale(10)
Art. 3
- Presentazione delle liste circoscrizionali(11)
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della l.r. 51/2014.
3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni di cui al (25) capo III del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
d) in entrambi i casi di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell’ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l’espressione. (26)
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.
Art. 4
- Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale(12)
1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 51/2014, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.