Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Sezione I
- Indizione
Art. 1
- Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale (6) per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione). (23)
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero minimo e (24) massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014. (7)
3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.