Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 11
- Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi(19)
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all’esito del procedimento di cui all’articolo 15 della l.r. 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni (34) , ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 51/2014;
c) procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di (34) di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.