Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 10
- Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale. (18)
4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.