Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71
Legge finanziaria per l'anno 2005.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004
Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1
- Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/2003
1. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 3,50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi lo cali) e successive modifiche, che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento CEE 19 marzo 2001 n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit "EMAS").
2. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,85 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 446/1997 , che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 entro il periodo tributario precedente; l'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00.
3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
4.
L'aliquota ridotta prevista dai commi 1 e 2 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e successive modifiche, sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997 ;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 .
4bis.
- Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
(8)
5. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare le aliquote ridotte previste dai commi 1 e 2 sono applicabili a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 e per i successivi due esercizi.
6. Al comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) le parole: "Per gli anni d'imposta 2004, 2005, e 2006" sono sostituite dalle parole: "Per l'anno d'imposta 2004".
Art. 2
- Agevolazione IRAP per le imprese certificate SA 8000
Articolo abrogato.(12)
Art. 3
- Modifiche all`articolo 4 della l.r. 60/1996
omissis.
(1)
Art. 4
- Modifiche all`articolo 11 della l.r. 60/1996
omissis.
(1)
Art. 5
- Ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Per l'anno 2005 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è confermato nelle misure unitarie previste all' articolo 23 bis della l.r. 60/1996 .
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'ammontare del tributo, relativamente ai rifiuti generati dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche di cui all' articolo 23 bis , comma 1, lettera a) della l.r. 60/1996 è determinato in euro 7,33 a tonnellata.
Art. 6
- Modifiche all`articolo 30 bis della l.r. 25/1998
omissis.
(2)
Art. 7
- Sostituzione dell`articolo 2 della l.r. 2/1971
omissis.
(3)
Art. 8
- Sostituzione dell`articolo 3 della l.r. 2/1971
omissis.
(3)
Art. 9
- Modifiche all`articolo 10 della l.r. 58/2003
omissis.
(4)
Art. 10
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2004 non si fa luogo all'accertamento e all'iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a euro 17,00.
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2004 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore a euro 17,00.
Art. 11
- Norma di copertura finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall' articolo 13 comma 2 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.