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Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 7
- Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche
1. E' istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ente Terre regionali toscane (6)

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 52.

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2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all' articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma.
3. Alla rete possono aderire altresì altri soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 12.
4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.
5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico da questa derivante, ne dà tempestivo avviso all'ente Terre regionali toscane (7)

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 52.

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Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 70, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 51.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.