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Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:
a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;
d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 70, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 51.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.