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Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 14
- Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:
a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;
c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;
d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all' articolo 7 ;
e) gestione dei repertori regionali di cui all' articolo 4 , con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;
f) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle varietà da conservazione iscritte nel registro nazionale (16)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 56.

, con dati quantitativi sul numero di contrassegni richiesti e concessi alle aziende agricole produttrici di cui all' articolo 11.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 70, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 51.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

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Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.