Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004
Art. 10
- Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere
1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.