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Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 27 ottobre 2004

Art. 2
- Tipologia delle opere edilizie ammesse a sanatoria e limiti all'ammissibilità a sanatoria delle opere abusive
1. Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5:
a) le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell' articolo 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 4 , comma 1, lettera a) della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 ) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso, anche se non conformi agli strumenti urbanistici;
b) le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 4 , comma 1, lettere b), e), f), g), g-bis) e comma 2 della r. 52/1999 realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici.
2. Le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettera a), realizzati con variazioni essenziali o, comunque, in difformità dalla concessione edilizia e quelli di cui al comma 1, lettera b), riconducibili nell'ambito della ristrutturazione edilizia, non sono suscettibili di sanatoria se abbiano comportato:
a) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità abitativa, e comunque un aumento complessivamente superiore, nel caso di edifici con più unità abitative, a 200 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate a uso abitativo;
b) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità immobiliare originaria, con riferimento a costruzioni destinate ad uso non abitativo situate al di fuori delle zone classificate D ed E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) o assimilate, individuate dagli strumenti di pianificazione;
c) un aumento superiore al 30 per cento della volumetria originaria di ogni singola unità immobiliare e, in ogni caso, un ampliamento del manufatto superiore a 300 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate ad uso non abitativo situate nell'ambito delle zone classificate D ed E ai sensi del d.m. 1444/1968 o assimilate, individuate dagli strumenti di pianificazione.
3. Gli immobili con destinazione agricola oggetto degli ampliamenti di cui al comma 2, lettera c), mantengono tale destinazione d'uso nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non sono comunque ammessi a sanatoria le opere e gli interventi quando siano in contrasto con i vincoli di cui all'Sito esternoarticolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quando ricorrano i casi di cui all'articolo 32, comma 27, lettere a), b), c), e) ed f) Sito esternodel d.l. 269/2003 .
5. Non sono inoltre in alcun caso ammessi a sanatoria:
a) le opere abusive in contrasto con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali ed istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
b) le opere e gli interventi realizzati nei porti, su una qualunque area demaniale nonché su terreni gravati da diritti di uso civico;
c) le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a) siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 32 della l. 47/1985 . Si applica ugualmente l'Sito esternoarticolo 32 della l. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 49 del 2006 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.