Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004
Art. 2
- Trasformazione delle IPAB
1. Le IPAB, con le modalità e i termini di cui all'articolo 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all' articolo 4 , commi 2, 3 e 5, è esclusa:
a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a euro 500.000,00;
b) nel caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia inferiore a euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell'articolo 4;
d) nel caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi dell'articolo 4 esaurite o non più conseguibili.
3. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.