Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39
Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).(1)
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 4 agosto 2004
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 01
- Oggetto e finalità
Abrogato (5)
Art. 02
- Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio
Abrogato (5)
Art. 03
- Orientamento delle politiche pubbliche regionali
Abrogato (5)
Capo II
- CONTRIBUTI ANNUALI
Art. 04
- Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio
Abrogato (5)
Art. 05
- Progettazione e realizzazione di opere pubbliche
Abrogato (5)
Art. 06
- Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale
Abrogato (5)
Art. 07
- Interventi a favore dei residenti
Abrogato (5)
Art. 08
- Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale
Abrogato (5)
Art. 09
- Interventi per la mobilità
Abrogato (5)
Art. 10
- Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione
Abrogato (5)
Capo III
- ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 11
- Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Dopo il comma 2, dell' articolo 3 , della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente), è aggiunto il seguente comma:"2 bis. L'entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 ; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente comma è individuata dalla Giunta regionale."
Art. 12
- Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
Abrogato (5)
Art. 13
- Artigianato artistico e tradizionale
Art. 14
- Recupero dei terreni marginali
1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresì misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco, in aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalità di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si provvede nell'ambito del piano zootecnico regionale, che individua il grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto in relazione agli interventi e alle misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 3 , commi 4, 5 e 6.
Art. 15
- Fondo di anticipazione per spese progettuali
Abrogato (5)
Capo IV
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
- Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi
Abrogato (5)
Art. 17
- Relazione al Consiglio
Abrogato (5)
Art. 18
- Disposizioni finanziarie
Abrogato (5)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.