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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39

Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).(1)

v. B.U. 8 settembre 2004, n. 36, Avviso di Rettifica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 4 agosto 2004

Capo III
- ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 11
- Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Dopo il comma 2, dell' articolo 3 , della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente), è aggiunto il seguente comma:"2 bis. L'entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 ; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente comma è individuata dalla Giunta regionale."
Art. 12
- Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
Art. 13
- Artigianato artistico e tradizionale
Art. 14
- Recupero dei terreni marginali
1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresì misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco, in aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalità di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si provvede nell'ambito del piano zootecnico regionale, che individua il grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto in relazione agli interventi e alle misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 3 , commi 4, 5 e 6.
Art. 15
- Fondo di anticipazione per spese progettuali

Note del Redattore:

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v. B.U. 8 settembre 2004, n. 36, Avviso di Rettifica.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.