1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:
a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell' articolo6 , comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettere a) e b);
a bis)le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;(59)
a quater)l’indicazione della documentazione che l’istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione;(59)
b) i parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;
c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario;
h)le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera g; (65)
l sexies)le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo;(96)
l octies)le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’articolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).(96)