1. Il controllo ufficiale sull’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. (47)
1 bis.Con regolamento d’attuazione sono individuate le modalità di svolgimento del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, e in particolare:
a)le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali naturali e di sorgente e dell’esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l’aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
b)le modalità di trasporto dei campioni e la definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi e delle ispezioni;
c)le frequenze minime di controllo nelle varie parti della filiera;
d)le modalità di effettuazione dei controlli, ivi compresi quelli analitici, e di ripartizione dei costi;
e)i metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici;
f)le procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici;
g)le procedure di verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo.(48)