1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011.
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, e dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall’articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.